Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale
Il nostro stabilimento termale è accreditato ASL e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.
Il Ministero della Sanità riconosce il ruolo terapeutico dei trattamenti termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie.
Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti:
- Max 12 fanghi + 12 bagni terapeutici in 12 sedute – FANGOBALNEOTERAPIA
- Max 12 fanghi + 12 docce di annettamento in 12 sedute – FANGOTERAPIA
- Max 12 bagni terapeutici in 12 sedute – BALNEOTERAPIA
- Max 12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute – TERAPIA INALATORIA
L'impegnativa
Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione (ricetta rossa) del proprio medico di medicina generale, del pediatra o dello specialista purché la specialità sia in una delle branche attinenti alle patologie individuate dal S.S.N.. La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte.
La validità della ricetta di prescrizione delle cure termali è l’anno solare (365 giorni) fermo restando l’obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale (1 gennaio 31 dicembre).
Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno legale in corso (1 gennaio 31 dicembre), non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.
Patologie trattabili e ciclo di cura
Cerchi una guida a tutte le patologie trattabili in ambito termale e il relativo ciclo di cura?
Esenzioni
ESENZIONE TOTALE: non pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:
- invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª titolari di pensione diretta vitalizia
- invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
- invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria titolari di specifica pensione
- invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento
- grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80%
- ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi
- invalidi civili minori di 18 anni
- vittime del terrorismo nonché i familiari a carico
ESENZIONE PARZIALE: pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
- invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 99%
- invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 79%
- invalidi del lavoro con riduzione delle capacità con invalidità inferiore ai 2/3 da 1% a 66%
- infortuni sul lavoro affetti da malattie professionali
- sordomuti
ESENZIONE PARZIALE: pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per reddito:
- cittadini di età inferiore ai sei anni (fino a 5 anni e 364 gg.) o uguale o superiore ad anni 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98
- titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
- disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
- titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico
Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve aver annullato con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N”.
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